Statuto

STATUTO

ASSOCIAZIONE “PRENDERE PAROLA

Art. 1: Denominazione – Sede – Durata

  1. E’, costituita, ai sensi del vigente codice civile, (Art. 36 e seguenti) l’Associazione denominata “Prendere Parola”, e regolata dal presente Statuto.
  2. I contenuti e la struttura dell’Associazione rispondono ai principi del metodo democratico e della partecipazione attiva e dialettica dei soci.
  3. L’Associazione “Prendere parola” ha sede presso la residenza del Presidente pro tempore.
  4. La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.

Art. 2: Finalità e scopi sociali

  1. L’Associazione è un ente non commerciale e senza scopo di lucro, ha lo scopo di promuovere, sostenere ed attuare iniziative:
  • di carattere culturale, educativo e formativo, che possano favorire la piena e complessiva formazione della personalità dell’individuo e conseguentemente, in specie, favorire la capacità di affrontare il lavoro con creatività e professionalità;
  • civiche, solidaristiche e di utilità sociale che consentono, attraverso l’attività da essa esercitata, la crescita civile e culturale, la coesione sociale, il miglioramento della qualità della vita, nonché il sostegno dell’autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, al perseguimento del bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona.
  1. L’Associazione si prefigge, in particolare, attività di studio e di ricerca in ambiti sociali e del mondo del lavoro; promuovere incontri, dibattiti, convegni, seminari, diffondendo idee e proposte anche con la divulgazione cartacea e online di propri documenti e libri.

Art. 3: Operatività e volontariato 

  1. Per la realizzazione delle finalità indicate all’art. 2, l’Associazione “Prendere Parola” può collaborare con Associazioni, Sindacati, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti che operano senza fini di lucro, avvalendosi in modo prevalente dell’attività gratuita di volontariato dei propri associati. 
  2. Per la promozione e la gestione di attività l’Associazione può ricorrere, a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, preventivamente quantificate e deliberate nel Direttivo. 

Art. 4: Risorse economiche

  1. L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
  2. quote associative e contributi dei soci
  3. donazioni, erogazioni, lasciti, contributi di soggetti pubblici e privati.

Art. 5: Adesione all’Associazione e perdita della qualifica di associato

  1. Possono aderire all’Associazione tutte le persone che condividono le finalità e le norme del presente statuto.
  2. La richiesta di adesione deve essere presentata al Direttivo dell’Associazione in forma scritta, anche con e-mail, contenente i seguenti dati: nome e cognome, indirizzo di residenza, codice fiscale. Inoltre per le comunicazioni anche il numero di cellulare e indirizzo email.
  3. I soci vengono iscritti nell’Albo dei Soci.
  4. I soci cessano di appartenere all’Associazione:
  5. Per dimissioni volontarie.
  6. Per mancato versamento della quota associativa.
  7. Per decesso.

Art. 6: Organi Sociali

  1. Sono Organi dell’Associazione:
  2. L’Assemblea dei soci;
  3. Il Consiglio Direttivo;
  4. Il Presidente;
  5. Il Vicepresidente.
  6. Sindaci revisori dei Conti

Art. 7: L’Assemblea dei soci

  1. L’Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali.
  2. È convocata e presieduta dal Presidente dell’Associazione su Ordine del Giorno condiviso dal Consiglio Direttivo con preavviso di almeno 7 giorni sulla data di svolgimento.
  3. L’Assemblea può svolgersi, con deliberazione del Consiglio Direttivo, sia in presenza che online.
  4. Spetta all’Assemblea:
  5. eleggere il Presidente dell’Associazione
  6. elaborazione e approvare degli indirizzi e i principali impegni programmatici
  7. approvare e modificare lo statuto e eventuali regolamenti
  8. eleggere, rinnovare, integrare gli organi sociali
  9. approvare i bilanci consuntivi e preventivi

Per la validità delle Assemblee dei Soci, come pure per quelle del Consiglio Direttivo, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; comunque la riunione è valida anche con un numero inferiore se così si esprimono i 2/3 dei presenti. Un socio può conferire la propria delega ad un altro socio, che può possedere una sola delega. Di ogni Assemblea deve essere redatto verbale e inviato a tutti i Soci.

Art. 8: Il Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di tre a un massimo di 11 componenti compreso il presidente. 
  2. Dura in carica 4 anni, può essere modificato e integrato dall’Assemblea e può riunirsi online.
  3. Al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti:
  4. eleggere, su indicazione del Presidente, un Vicepresidente
  5. attuare gli indirizzi dell’Assemblea Sociale
  6. approvare gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale
  7. delibera la quota associativa di adesione all’Associazione
  8. delibera sull’ammissione dei soci.
  9. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni due mesi e ogni qualvolta lo richieda il Presidente o un terzo dei membri dello stesso Consiglio.

Art. 9: Presidenza

  1. Il presidente è eletto dall’Assemblea Soci dell’Associazione, ed ha la rappresentanza legale. Dura in carica 4 anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Il presidente è rieleggibile.
  2. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza. Su delega del presidente assolve a specifiche funzioni. Al vicepresidente sono attribuite deleghe operative in materia organizzativa e amministrativa. E’ rieleggibile.

Art. 10: Sindaci revisori dei conti 

  1. Su proposta del Presidente il Consiglio direttivo, decide la composizione e nomina componenti del collegio che può essere anche monocratico, resta in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Art. 11: Scioglimento dell’Associazione

  1. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell’art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
  2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, ad Associazione con analoghe finalità.

Art. 12 Strumenti di comunicazione

L’Associazione si dota di strumenti di comunicazione per la diffusione del pensiero e per far conoscere le  proprie iniziative organizzative.

Per questo si avvarrà del dominio – o proprietà – dei vari mezzi mass mediatici esistenti e quelli che l’evolversi delle tecnologie metteranno a disposizione.

La scelta di questi strumenti a cui è affidata la voce ufficiale dell’Associazione, verrà deliberata dal consiglio direttivo che nominerà anche i relativi responsabili.

Art. 13: Norma di rinvio

  1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.