Statuto
STATUTO
ASSOCIAZIONE “PRENDERE PAROLA”
Art. 1: Denominazione – Sede – Durata
- E’, costituita, ai sensi del vigente codice civile, (Art. 36 e seguenti) l’Associazione denominata “Prendere Parola”, e regolata dal presente Statuto.
- I contenuti e la struttura dell’Associazione rispondono ai principi del metodo democratico e della partecipazione attiva e dialettica dei soci.
- L’Associazione “Prendere parola” ha sede presso la residenza del Presidente pro tempore.
- La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.
Art. 2: Finalità e scopi sociali
- L’Associazione è un ente non commerciale e senza scopo di lucro, ha lo scopo di promuovere, sostenere ed attuare iniziative:
- di carattere culturale, educativo e formativo, che possano favorire la piena e complessiva formazione della personalità dell’individuo e conseguentemente, in specie, favorire la capacità di affrontare il lavoro con creatività e professionalità;
- civiche, solidaristiche e di utilità sociale che consentono, attraverso l’attività da essa esercitata, la crescita civile e culturale, la coesione sociale, il miglioramento della qualità della vita, nonché il sostegno dell’autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, al perseguimento del bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona.
- L’Associazione si prefigge, in particolare, attività di studio e di ricerca in ambiti sociali e del mondo del lavoro; promuovere incontri, dibattiti, convegni, seminari, diffondendo idee e proposte anche con la divulgazione cartacea e online di propri documenti e libri.
Art. 3: Operatività e volontariato
- Per la realizzazione delle finalità indicate all’art. 2, l’Associazione “Prendere Parola” può collaborare con Associazioni, Sindacati, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti che operano senza fini di lucro, avvalendosi in modo prevalente dell’attività gratuita di volontariato dei propri associati.
- Per la promozione e la gestione di attività l’Associazione può ricorrere, a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, preventivamente quantificate e deliberate nel Direttivo.
Art. 4: Risorse economiche
- L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
- quote associative e contributi dei soci
- donazioni, erogazioni, lasciti, contributi di soggetti pubblici e privati.
Art. 5: Adesione all’Associazione e perdita della qualifica di associato
- Possono aderire all’Associazione tutte le persone che condividono le finalità e le norme del presente statuto.
- La richiesta di adesione deve essere presentata al Direttivo dell’Associazione in forma scritta, anche con e-mail, contenente i seguenti dati: nome e cognome, indirizzo di residenza, codice fiscale. Inoltre per le comunicazioni anche il numero di cellulare e indirizzo email.
- I soci vengono iscritti nell’Albo dei Soci.
- I soci cessano di appartenere all’Associazione:
- Per dimissioni volontarie.
- Per mancato versamento della quota associativa.
- Per decesso.
Art. 6: Organi Sociali
- Sono Organi dell’Associazione:
- L’Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vicepresidente.
- Sindaci revisori dei Conti
Art. 7: L’Assemblea dei soci
- L’Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali.
- È convocata e presieduta dal Presidente dell’Associazione su Ordine del Giorno condiviso dal Consiglio Direttivo con preavviso di almeno 7 giorni sulla data di svolgimento.
- L’Assemblea può svolgersi, con deliberazione del Consiglio Direttivo, sia in presenza che online.
- Spetta all’Assemblea:
- eleggere il Presidente dell’Associazione
- elaborazione e approvare degli indirizzi e i principali impegni programmatici
- approvare e modificare lo statuto e eventuali regolamenti
- eleggere, rinnovare, integrare gli organi sociali
- approvare i bilanci consuntivi e preventivi
Per la validità delle Assemblee dei Soci, come pure per quelle del Consiglio Direttivo, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; comunque la riunione è valida anche con un numero inferiore se così si esprimono i 2/3 dei presenti. Un socio può conferire la propria delega ad un altro socio, che può possedere una sola delega. Di ogni Assemblea deve essere redatto verbale e inviato a tutti i Soci.
Art. 8: Il Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di tre a un massimo di 11 componenti compreso il presidente.
- Dura in carica 4 anni, può essere modificato e integrato dall’Assemblea e può riunirsi online.
- Al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti:
- eleggere, su indicazione del Presidente, un Vicepresidente
- attuare gli indirizzi dell’Assemblea Sociale
- approvare gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale
- delibera la quota associativa di adesione all’Associazione
- delibera sull’ammissione dei soci.
- Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni due mesi e ogni qualvolta lo richieda il Presidente o un terzo dei membri dello stesso Consiglio.
Art. 9: Presidenza
- Il presidente è eletto dall’Assemblea Soci dell’Associazione, ed ha la rappresentanza legale. Dura in carica 4 anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Il presidente è rieleggibile.
- Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza. Su delega del presidente assolve a specifiche funzioni. Al vicepresidente sono attribuite deleghe operative in materia organizzativa e amministrativa. E’ rieleggibile.
Art. 10: Sindaci revisori dei conti
- Su proposta del Presidente il Consiglio direttivo, decide la composizione e nomina componenti del collegio che può essere anche monocratico, resta in carica quattro anni ed è rieleggibile.
Art. 11: Scioglimento dell’Associazione
- Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell’art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, ad Associazione con analoghe finalità.
Art. 12 Strumenti di comunicazione
L’Associazione si dota di strumenti di comunicazione per la diffusione del pensiero e per far conoscere le proprie iniziative organizzative.
Per questo si avvarrà del dominio – o proprietà – dei vari mezzi mass mediatici esistenti e quelli che l’evolversi delle tecnologie metteranno a disposizione.
La scelta di questi strumenti a cui è affidata la voce ufficiale dell’Associazione, verrà deliberata dal consiglio direttivo che nominerà anche i relativi responsabili.
Art. 13: Norma di rinvio
- Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.